"Nessuno educa nessuno, nessuno si educa da solo, gli uomini si educano insieme, con la mediazione del mondo" Paulo Freire

venerdì 14 settembre 2012

Un tema sempre attuale: DD e diritto d’autore


Riportiamo l’intervento di Rosa Maiello nella lista AIB-CUR (14/09/2012)

La questione della legittimità o meno dello scambio interbibliotecario
di copie digitali di parti di opere protette da diritto d'autore è
quantomeno controversa, e i 4 lettori di una mia relazione al convegno
NILDE del 2008 sanno che personalmente sono di parere completamente
opposto a quelli di Perini e D'Ammassa.

 In breve, all'utente va consegnata esclusivamente la copia cartacea, ma
allo scambio interbibliotecario in quanto tale (in quanto cioè
procedimento interno che coinvolge due biblioteche e non gli utenti
finali) è applicabile l'art. 68 SECONDO COMMA L. 633/1941 e successive
modifiche, in combinato disposto con l'art. 68-bis della medesima legge.

 Art. 68 comma 2:
 "E' libera la fotocopia di opere esistenti nelle biblioteche
accessibili al pubblico o in quelle scolastiche, nei musei pubblici o
negli archivi pubblici, effettuata dai predetti organismi per i propri
servizi, senza alcun vantaggio economico o commerciale diretto o
indiretto"

 Art. 68-bis
 "... sono esentati dal diritto di riproduzione gli atti di riproduzione
temporanea privi di rilievo economico proprio che sono transitori o
accessori e parte integrante ed essenziale di un procedimento
tecnologico, eseguiti all'unico scopo di consentire la trasmissione in
rete tra terzi con l'intervento di un intermediario, o un utilizzo
legittimo di un'opera o di altri materiali".

 Appaiono quindi legittimi l'acquisizione di copie fotografiche
(fotocopie=copie fotografiche) di articoli o parti di libri e l'invio
delle stesse da una biblioteca a un'altra, effettuato con qualsiasi
mezzo (per posta, per fax, per e-mail, o tramite sistemi come NILDE o
ARIEL), fermo restando che lo scambio non avrà alcuna finalità
direttamente o indirettamente commerciale, e che la biblioteca ricevente
dovrà stampare e distruggere il file subito dopo la stampa.

 Potrei citare anche altri riferimenti normativi a sostegno di questa
tesi, ma in questa sede mi preme solo evidenziare che il dibattito è
aperto e la soluzione niente affatto scontata.

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