La questione della legittimità o meno dello scambio interbibliotecario
di copie digitali di parti di opere protette da
diritto d'autore è
quantomeno controversa, e i 4 lettori di una mia
relazione al convegno
NILDE
del 2008 sanno che
personalmente sono di parere completamente
opposto a quelli di Perini e D'Ammassa.
In breve,
all'utente va consegnata esclusivamente la copia cartacea, ma
allo scambio interbibliotecario in quanto tale (in
quanto cioè
procedimento interno che coinvolge due biblioteche e
non gli utenti
finali) è applicabile l'art. 68 SECONDO COMMA L.
633/1941 e successive
modifiche, in combinato disposto con l'art. 68-bis
della medesima legge.
Art. 68 comma
2:
"E' libera
la fotocopia di opere esistenti nelle biblioteche
accessibili al pubblico o in quelle scolastiche, nei
musei pubblici o
negli archivi pubblici, effettuata dai predetti
organismi per i propri
servizi, senza alcun vantaggio economico o commerciale
diretto o
indiretto"
Art. 68-bis
"... sono
esentati dal diritto di riproduzione gli atti di riproduzione
temporanea privi di rilievo economico proprio che sono
transitori o
accessori e parte integrante ed essenziale di un
procedimento
tecnologico, eseguiti all'unico scopo di consentire la
trasmissione in
rete tra terzi con l'intervento di un intermediario, o
un utilizzo
legittimo di un'opera o di altri materiali".
Appaiono quindi
legittimi l'acquisizione di copie fotografiche
(fotocopie=copie fotografiche) di articoli o parti di
libri e l'invio
delle stesse da una biblioteca a un'altra, effettuato
con qualsiasi
mezzo (per posta, per fax, per e-mail, o tramite
sistemi come NILDE o
ARIEL), fermo restando che lo scambio non avrà alcuna
finalità
direttamente o indirettamente commerciale, e che la
biblioteca ricevente
dovrà stampare e distruggere il file subito dopo la
stampa.
Potrei citare
anche altri riferimenti normativi a sostegno di questa
tesi, ma in questa sede mi preme solo evidenziare che
il dibattito è
aperto e la soluzione niente affatto scontata.
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